Pignoramento della pensione del debitore: applicabili i nuovi limiti anche alle procedure in corso

Applicare l’ultima disposizione normativa solo alle nuove procedure comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori

Pignoramento della pensione del debitore: applicabili i nuovi limiti anche alle procedure in corso

In materia di pignoramento di pensione in danno del debitore è possibile l’applicazione della nuova disciplina, entrata in vigore lo scorso 22 settembre, anche alle procedure esecutive in corso. I giudici fanno chiarezza spiegando che la disposizione novellata, secondo cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, trova applicazione anche in relazione alle procedure esecutive in corso alla data – cioè 22 settembre 2022 – della relativa entrata in vigore. Alla base di tale decisione c’è una valutazione semplice ma rilevante: applicare l’ultima, in ordine di tempo, disposizione normativa solo alle nuove procedure comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori, fondata esclusivamente sulla data di notifica del pignoramento. Di conseguenza, nella vicenda in esame è stata dichiarata l’inefficacia del pignoramento, ad istanza di una srl, nei confronti del debitore, alla luce dei nuovi limiti imposti con la normativa più recente. (Ordinanza del 27 settembre 2022 del Tribunale di Catania)

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