Pignorato bene in comunione legale tra moglie e marito: il creditore può partecipare alla distribuzione della sola metà del ricavato riferibile al coniuge che è suo debitore
L’avvio dell’esecuzione determina peraltro lo scioglimento della comunione in riferimento allo specifico bene

Se ad essere oggetto di pignoramento è un bene che è in comunione legale tra moglie e marito e se solo un coniuge sia debitore ex titulo, allora il primo atto dell’esecuzione determina, stabiliscono i giudici, lo scioglimento della comunione stessa in relazione a quel bene. I giudici precisano poi che nell’esecuzione promossa contro uno soltanto dei coniugi, a seguito della vendita del bene in comunione legale, si formano due masse: una riferibile all’esecutato, in ordine alla quale ha luogo la fase distributiva, anche per ciò che concerne le spese dell’esecuzione, ed una riferibile al coniuge non esecutato che va a questi restituita, laddove non siano intervenuti creditori particolari aventi titolo nei riguardi di tale coniuge. Di conseguenza, il creditore che abbia iscritto ipoteca sull’intero bene ma che non abbia titolo nei confronti del coniuge non esecutato potrà partecipare alla distribuzione della sola metà del ricavato riferibile al proprio debitore. (Ordinanza del 13 aprile 2022 del Tribunale di Napoli)