Possibile l’assegno divorzile per l’ex moglie con un consistente patrimonio personale
Necessario valutare con attenzione il tenore di vita di cui la donna ha goduto durante gli anni di matrimonio

Il consistente patrimonio personale della donna non legittima in automatico la riduzione dell’assegno di mantenimento in suo favore. Necessario valutare, comunque, con attenzione il tenore di vita di cui ha goduto la donna durante il matrimonio, poiché l’assegno di mantenimento deve essere idoneo a garantirle la possibilità di mantenere quel tenore di vita, anche se esso era alimentato pure dall’accertato suo patrimonio personale. Rimessa in discussione la decisione con cui i giudici di merito hanno dimezzato l’assegno in favore della donna, portandolo da 3.000 euro al mese a 1.500 euro al mese. I giudici di terzo grado sottolineano la sostanziale diversità che caratterizza il contributo in favore del coniuge separato rispetto all’assegno divorzile e ribadiscono che il dovere di assistenza materiale, in cui si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Di conseguenza, i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, da cui deriva solo la sospensione degli obblighi, aventi natura personale, di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. (Ordinanza 21392 del 6 luglio 2022 della Corte di Cassazione)