Possibile per l’adottando posporre il cognome dell’adottante al proprio cognome

Fondamentale il riferimento alla necessità di riconoscimento dell’identità individuale della persona adottata

Possibile per l’adottando posporre il cognome dell’adottante al proprio cognome

Il cognome dell’adottante può essere posposto a quello dell’adottando (maggiorenne). Possibile, in sostanza, una deroga a quanto stabilito dal Codice Civile, ossia la norma con cui si sancisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio cognome. Questa interpretazione è poggiata sulla ratio dell’istituto dell’adozione di soggetto maggiorenne, che è, in epoca attuale, strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dalla Costituzione. Necessario, quindi, precisano i giudici, tenere in considerazione la nuova funzione assolta dall’istituto e, allo stesso tempo, rispettare i diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo – con riferimento al diritto al nome –, sia nelle formazioni sociali. Questa chiave di lettura è legata anche alla possibile necessità di riconoscimento dell’identità individuale della persona adottata. Esemplare il caso preso in esame dai giudici, in cui l’istanza di posposizione del cognome è stata proposta con riferimento all’adozione di un professore ordinario presso un’Università che, a motivo della propria attività di ricerca, testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche, era portatore di un rilevante interesse a posporre il cognome acquisito per non mettere a rischio la propria identità professionale. (Sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Torino)

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