Possibile per l’adottando posporre il cognome dell’adottante al proprio cognome
Fondamentale il riferimento alla necessità di riconoscimento dell’identità individuale della persona adottata

Il cognome dell’adottante può essere posposto a quello dell’adottando (maggiorenne). Possibile, in sostanza, una deroga a quanto stabilito dal Codice Civile, ossia la norma con cui si sancisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio cognome. Questa interpretazione è poggiata sulla ratio dell’istituto dell’adozione di soggetto maggiorenne, che è, in epoca attuale, strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dalla Costituzione. Necessario, quindi, precisano i giudici, tenere in considerazione la nuova funzione assolta dall’istituto e, allo stesso tempo, rispettare i diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo – con riferimento al diritto al nome –, sia nelle formazioni sociali. Questa chiave di lettura è legata anche alla possibile necessità di riconoscimento dell’identità individuale della persona adottata. Esemplare il caso preso in esame dai giudici, in cui l’istanza di posposizione del cognome è stata proposta con riferimento all’adozione di un professore ordinario presso un’Università che, a motivo della propria attività di ricerca, testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche, era portatore di un rilevante interesse a posporre il cognome acquisito per non mettere a rischio la propria identità professionale. (Sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Torino)