Fondamentale però che l’attività dell’ufficiale giudiziario sia conosciuta o conoscibile dal debitore
Per l’interruzione della prescrizione del credito il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da un verbale di pignoramento negativo, costituisce idoneo atto di esercizio del credito. A patto però che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario – ossia accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc. – sia conosciuta o conoscibile dal debitore e che essa si svolga almeno in presenza dei soggetti previsti dalla legge – come familiare o addetto alla casa – ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso. Erroneo, quindi, nella vicenda in esame, il ragione compiuto in Appello, laddove si è esclusa ogni valenza interruttiva del termine di prescrizione alla sequenza avviata con la notifica di un primo precetto, seguita poi da un verbale di pignoramento mobiliare negativo, presso il domicilio del debitore, e così conclusosi stante l’assenza di beni pignorabili secondo legge. (Ordinanza 41386 del 23 dicembre 2021 della Cassazione)