Procedura familiare per la composizione della crisi per i due fratelli sovraindebitatisi per la società di famiglia
Tale soluzione è possibile anche qualora la proposta preveda, tra le altre misure, anche la cessione di una quota ereditaria facente capo ai due fratelli e tra loro indivisa

Ammissibile una procedura familiare di accordo di composizione della crisi se a richiederla sono due fratelli, quindi due parenti di secondo grado, e se la loro situazione di sovraindebitamento trova origine comune nella circostanza di avere prestato garanzie personali nell’interesse di una società di famiglia, poi fallita, di cui erano soci e amministratori. Questa soluzione è possibile, chiariscono i giudici, anche qualora la proposta preveda, tra le altre misure, anche la cessione di una quota ereditaria facente capo ai due fratelli e tra loro indivisa. Ciò però a patto che detta cessione non comporti, in pregiudizio del creditore ipotecario, la cancellazione della garanzia che insiste sui beni ereditari interessati ma solo la sua riduzione in misura corrispondente al minore importo del credito che residua in conseguenza dei pagamenti fatti dalla procedura concorsuale. Fattibile e conveniente il piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Ciò soprattutto tenendo conto sia della incapienza del patrimonio immobiliare rispetto ai debiti ipotecari che dell’apporto di finanza esterna, e senza dimenticare la presenza di offerte di acquisto ai valori di stima, il risparmio dei costi del procedimento di divisione della comunione ereditaria, e infine la certezza e la celerità dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio. (Ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale di Verona)