Protezione per lo straniero che proviene da un Paese dove la povertà ha raggiunto la soglia della carestia

Inequivocabili i miglioramenti ottenuti in Italia dallo straniero, il quale è riuscito a trovare un lavoro

Protezione per lo straniero che proviene da un Paese dove la povertà ha raggiunto la soglia della carestia

Protezione umanitaria per lo straniero che proviene da un Paese poverissimo e che in Italia ha ottenuto un lavoro. Rilevante il fatto che nella terra natia dello straniero la generale condizione di povertà abbia raggiunto la soglia della carestia. Nel caso preso in esame, è palese, secondo i giudici, la situazione di vulnerabilità di un uomo originario del Bangladesh. Ciò alla luce della integrazione lavorativa da lui raggiunta in Italia, a fronte delle scarse possibilità di condizioni di vita dignitose nel suo Paese natio, considerato tra i più poveri al mondo ed afflitto, anche a causa di eventi naturali catastrofici, da gravissimi problemi economici. Inutile l’opposizione proposta dal Ministero dell’Interno. Ciò perché è stata accertata, osservano i giudici, la sussistenza di una situazione di vulnerabilità sulla base della integrazione lavorativa dello straniero in Italia e delle scarse possibilità per lui di condizioni di vita dignitose in patria, e in questa ottica non rileva affatto la circostanza che la povertà in Bangladesh sia dipesa da fattori e dinamiche economiche accompagnate da eventi naturali. Ciò che conta è, concludono i giudici, la condizione di insuperabile indigenza a cui lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato in Bangladesh. (Ordinanza 23716 del 29 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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