Responsabilità dei sindaci: allo studio della Commissione Giustizia una nuova proposta di legge

È al vaglio della II Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, la proposta di legge ordinaria presentata nel luglio del 2023 per modificare l’art. 2407 c.c. in tema di responsabilità civile dei sindaci.

Responsabilità dei sindaci: allo studio della Commissione Giustizia una nuova proposta di legge

La proposta di legge prevede la modifica dell'attuale art. 2407 c.c. per ridefinire i confini della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo delle società.

Il testo di accompagnamento alla proposta di legge spiega che l’iniziativa parte dal fatto dell’iniquità dell'attuale norma che, ponendo i sindaci sullo stesso piano degli amministratori sottopone questi ultimi a un regime di responsabilità svincolato dall'accertamento di un concreto rapporto causale tra la loro condotta e il danno subito da soci, creditori e terzi.

Da ciò deriverebbe, nell'ambito delle procedure concorsuali, la tendenza delle curatele ad avviare azioni di responsabilità contro l'organo di controllo in modo pressoché automatico.

Dunque, «pur nella consapevolezza del ruolo di garanzia che, anche secondo la più recente versione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore e il sistema economico attribuiscono oggi all'organo di controllo», i proponenti ritengono opportuna una modifica che consenta di sanzionare i componenti «solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso».

La proposta di legge mira a riscrivere il comma 2 dell'art. 2407 nella seguente formulazione: «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso».

 

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