Responsabilità dell’amministratore di una società in caso di sinistro

Il rapporto di immedesimazione organica e gestorio che vi è tra la società e l’amministratore rende quest’ultimo solidalmente responsabile a risarcire il danno cagionato a causa del crollo di un manufatto per mancati controlli.

Responsabilità dell’amministratore di una società in caso di sinistro

Soccombenti in appello, gli odierni ricorrenti chiedono che venga cassata la sentenza per ottenere il risarcimento dei danni causati all’allora figlio minorenne – oggi intervenuto nel processo perché maggiorenne – in seguito al crollo di un manufatto in esposizione. L’amministratore della società che gestiva l’esposizione veniva condannato dal Tribunale penale per lesioni colpose poiché non erano stati effettuati i controlli al fine di evitare il crollo del manufatto. L’azione civile proposta dai ricorrenti era proseguita al di fuori del processo penale e, avvenuta la riassunzione del processo a seguito della morte del convenuto, il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni. La Corte di Appello, però, riformava la pronuncia del Tribunale perché mancava la legittimazione passiva dei convenuti dal momento che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta alla società civilmente responsabile e non agli eredi del convenuto.

I ricorrenti eccepiscono che la Corte di Appello avrebbe: «errato mancando di considerare che il convenuto rispondeva per la sua personale condotta illecita, quale accertata dal giudice penale, in solido con la società con cui era in rapporto d’immedesimazione organica».

I Giudici di legittimità ricordando che « l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - quando quello possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico ove il legale rappresentante di una società abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno risponde civilmente anche la società».

Quindi la società è civilmente responsabile assieme all’autore materiale del fatto in virtù del rapporto di immedesimazione organica e gestorio. La Corte accoglie il ricorso. (Cass. civ., sez. III, ord., 8 febbraio 2024, n. 3570)

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