Revocata la domanda di concordato, va comunque presa in considerazione la nuova richiesta per un concordato pieno
Ogni valutazione sul carattere eventualmente abusivo del ricorso allo strumento di regolazione della crisi va posticipata

Una volta revocata la domanda di concordato, va comunque presa in considerazione la richiesta di concessione di un nuovo termine per la presentazione del concordato cosiddetto pieno. Ciò perché, chiariscono i giudici, la valutazione del carattere eventualmente abusivo del ricorso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza dell’impresa deve essere posticipata al deposito del piano e della proposta concordataria, al fine di verificarne gli effettivi contenuti di novità rispetto a quanto dedotto nella precedente procedura revocata. A essere presa in esame è la domanda formulata da una srl e finalizzata all’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il Tribunale invita la società a prendere posizione circa la possibilità che l’iniziativa in questione rilevi in termini di abusivo accesso allo strumento di regolazione della crisi, con pregiudizio degli interessi diffusi che attorniano l’impresa, anche tenendo presente una precedente revoca dell’ammissione della stessa società al concordato preventivo. Ciò nonostante, va comunque presa in considerazione la nuova richiesta di ammissione al concordato preventivo avanzata dalla società. Difatti, la valutazione circa la finalità distorsiva dell’iniziativa in parola deve assumersi in relazione ad una compiuta prospettazione della proposta ai creditori e del relativo piano, per operare uno scrutinio di novità o assenza di novità rispetto alla pregressa procedura, e tale valutazione va rimessa ad un momento successivo al deposito del piano e della proposta. (Decreto del 21 aprile 2022 del Tribunale di Padova)