Ricorso per la dichiarazione di fallimento: se la notifica a mezzo PEC non è andata a buon fine, l’ufficiale giudiziario può accertare l’irreperibilità dell’impresa in occasione della infruttuosa visi

Non necessario che l’ufficiale giudiziario effettui ulteriore ricerche per la consegna del ricorso

Ricorso per la dichiarazione di fallimento: se la notifica a mezzo PEC non è andata a buon fine, l’ufficiale giudiziario può accertare l’irreperibilità dell’impresa in occasione della infruttuosa visi

Per la comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, se la notifica a mezzo PEC non è andata a buon fine, non è necessario che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto lì eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario. Ciò comporta che, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede dell’impresa, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale. Questo il quadro tracciato dai giudici alla luce della legge fallimentare che prevede tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione. Smentita la visione secondo cui è necessario, per ritenere l’irreperibilità di una società, che l’ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili. (Ordinanza 7258 del 4 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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