Ridotto l’assegno divorzile all’ex moglie che si mostra poco propensa a cercare un lavoro

L’inerzia mostrata dalla donna nell’approcciare il mercato del lavoro non basta a legittimare la richiesta dell’ex marito di cancellare definitivamente il suo diritto a percepire l’assegno divorzile

Ridotto l’assegno divorzile all’ex moglie che si mostra poco propensa a cercare un lavoro

L’inerzia dell’ex moglie nel reperire un’occupazione lavorativa legittima solo una riduzione dell’assegno divorzile che deve versargli l’ex marito. Respinta, nella vicenda in esame, la tesi proposta dall’uomo e mirata ad ottenere la cancellazione dell’obbligo di versare ogni mese l’assegno divorzile all’ex moglie. I giudici hanno ravvisato quale fatto sopravvenuto idoneo a modificare le condizioni del divorzio quello dell’inerzia dell’ex moglie a reperire un’occupazione lavorativa. Pertanto è stato ridotto a 300 euro mensili l’assegno divorzile in favore della donna, sempre, però, facendo applicazione del principio di solidarietà economica tra ex coniugi. Difatti, dopo avere accertato la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, i giudici hanno, in ogni caso, ravvisato persistente la finalità solidaristica e hanno statuito la perdurante debenza dell’assegno divorzile in favore della donna, seppure in misura ridotta rispetto all’importo originariamente stabilito e superiore a 1.000 euro. (Ordinanza 13657 del 29 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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