Rinuncia all’eredità nello Stato di residenza valida anche negli altri Stati dell’Unione Europea

Irrilevante il mancato rispetto dei requisiti formali previsti dalle leggi in materia di successione vigenti negli Stati differenti da quello di residenza

Rinuncia all’eredità nello Stato di residenza valida anche negli altri Stati dell’Unione Europea

La rinuncia all’eredità resa dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche negli altri Stati membri dell’Unione Europea, pur se non rispetta i requisiti formali previsti dalle leggi in materia di successione vigenti in quegli Stati. Questo il principio fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame il caso riguardante la vedova di un uomo originario dei Paesi Bassi ma residente in Germania. La donna aveva chiesto ai giudici tedeschi il rilascio del certificato ereditario che attestasse la sua successione legittima e quella, per un ottavo, dei nipoti del marito. Successivamente, però, i nipoti hanno rinunciato all’eredità con una dichiarazione ai giudici olandesi, ma i giudici tedeschi hanno considerato invece accettata l’eredità, poiché, in relazione alla legge applicabile alla successione ossia quella tedesca, non erano stati rispettati i termini per la rinuncia. I giudici chiariscono che la dichiarazione di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale, e nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, produce effetti giuridici anche dinanzi al giudice – di un altro Stato – competente a decidere sulla successione, senza che siffatta dichiarazione sia soggetta agli ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione in quest’ultimo Paese. (Sentenza del 2 giugno 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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