Risarcimento automatico per il legame di parentela con la persona deceduta per un caso di malasanità

Riconosciuto ai parenti un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto con il congiunto

Risarcimento automatico per il legame di parentela con la persona deceduta per un caso di malasanità

Basta il legame di parentela con la persona deceduta a causa di un errore medico per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. A essere presa in esame è la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un uomo deceduto a seguito dell’errore commesso da un medico che nel contesto del Pronto Soccorso aveva visitato l’uomo e aveva errato sia la diagnosi che il piano terapeutico. Per i giudici è fondamentale e incontestabile il principio secondo cui in caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) è l’esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano. In questa ottica viene anche ribadito che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare superstite dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita. Nel caso preso in esame, infine, i giudici chiariscono che il fatto illecito costituito dalla uccisione dell’uomo ha dato luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito soggetti (i figli) legati all’uomo da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. (Sentenza 25541 del 30 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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