Ristoratore responsabile anche senza danni alla salute dei clienti
Il ristoratore è stato condannato per il congelamento non appropriato di diversi prodotti alimentari destinati alla preparazione di piatti per i clienti. Secondo i giudici, la mancanza di accertamenti tecnici e analisi non esclude il reato, poiché la situazione di conservazione degli alimenti era chiaramente compromessa, come riscontrato direttamente dagli ispettori.

La sentenza è stata confermata dopo che le forze dell'ordine avevano rilevato nel ristorante un cattivo stato di conservazione di carni, semilavorati, anatre e mazzancolle nel congelatore. Il ristoratore è stato ritenuto colpevole di detenere prodotti alimentari in condizioni igieniche e di conservazione inadeguate, proibite dalla normativa vigente. Nonostante la difesa del ristoratore abbia sottolineato la mancanza di analisi di laboratorio per comprovare il deperimento degli alimenti, i giudici hanno respinto tali argomentazioni. Si è chiarito che la violazione riguardava la modalità di detenzione degli alimenti e non richiedeva necessariamente analisi approfondite per dimostrare lo stato di conservazione inadeguato. I Giudici di Cassazione hanno ribadito che la normativa mira a garantire la sicurezza alimentare e che il reato non dipende dalla presenza di agenti patogeni o alterazioni evidenti negli alimenti. La detenzione di alimenti congelati in modo inadeguato è sanzionabile anche in assenza di danni alla salute dei consumatori, poiché l'obiettivo è proteggere il consumatore e assicurare che i prodotti mantengano standard igienici adeguati. In conclusione, la qualità dei prodotti alimentari è un aspetto cruciale, e il congelamento non appropriato risulta punibile secondo la legge vigente. La sentenza conferma che la mancanza di controlli approfonditi o di analisi di laboratorio non esclude la responsabilità del ristoratore, se la situazione di conservazione compromessa è evidente dagli accertamenti e dalle dichiarazioni degli ispettori. La normativa sulla conservazione alimentare mira a prevenire rischi per la salute dei consumatori, indipendentemente dalla manifestazione di danni immediati. (Cass. pen., sez III, ud. 9 novembre 2023 (dep. 9 febbraio 2024), n. 5672)