Ristrutturazione dei debiti: possibile ampliare l’accordo con l’adesione forzosa del creditore bancario

Ipotizzabile quindi l’ampliamento dell’accordo, coinvolgendo istituti di credito, intermediari finanziari e soggetti abilitati ai servizi di investimento

Ristrutturazione dei debiti: possibile ampliare l’accordo con l’adesione forzosa del creditore bancario

Possibile, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, autorizzare l’imprenditore in stato di crisi ad ampliare l’accordo concluso con la maggioranza dei creditori anche ai creditori bancari e agli intermediari finanziari che non hanno aderito all’intera. Su questo tema i giudici precisano che la legge fallimentare contiene un richiamo volutamente ampio all’attività bancaria e d’intermediazione finanziaria, richiamo idoneo ad escludere le sole banche e i soli intermediari che sono privi di autorizzazione. Al contrario, è possibile l’applicazione a tutti gli istituti di credito iscritti nell’albo, a tutti gli intermediari finanziari e, quindi, pure ai soggetti abilitati ai servizi di investimento, tra i quali, ad esempio, le imprese di leasing, i consorzi fidi, le società di factoring e le società che erogano credito al consumo. Accolto, nel caso preso in esame dai giudici, il ricorso depositato da una società e mirato ad ottenere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori e l’ampliamento con l’adesione forzosa di un creditore bancario che ha respinto la proposta di intesa. (Decreto del 30 marzo 2022 del Tribunale di Bergamo)

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