Rubano un’auto dall’officina: il risarcimento del danno dipende dalle caratteristiche del veicolo

È necessario tenere conto dei dettagli principali del veicolo, tra cui l’anno di immatricolazione, i chilometri percorsi, e il valore riconosciutogli in un sito specializzato

Rubano un’auto dall’officina: il risarcimento del danno dipende dalle caratteristiche del veicolo

La vicenda in esame riguarda un'officina meccanica coinvolta nella sottrazione, alla fine del 2007, di un'automobile consegnata per delle riparazioni. La società proprietaria del veicolo chiedeva naturalmente un risarcimento al titolare dell'officina.

I giudici di primo grado non hanno dubbi sulla responsabilità dell'officina per il furto dell'auto, ma respingono la richiesta di risarcimento, affermando che mancavano prove concrete sull'entità del danno. Al contrario, i giudici d'appello si sono basati sui dati fondamentali comunicati dalla società sulle caratteristiche del veicolo (anno di immatricolazione, modello, tipo di carburante, chilometraggio), e sono giunti alla conclusione che il valore dell'auto al tempo del furto fosse di 7.200 euro, confermato anche da un preventivo di un'altra officina.

L'avvocato del titolare dell'officina ha messo in dubbio il calcolo del risarcimento deciso in appello con il ricorso in Cassazione. In particolare, contestava la decisione dei giudici per aver dato valore legale alle valutazioni dei veicoli trovate su siti specializzati, ritenendo che non fossero idonee a determinare il valore dell'auto oggetto di furto. Secondo il legale, le prove sarebbero insufficienti: conoscere solo l'anno di immatricolazione, infatti, non esenta la società dal dimostrare l'entità del danno.

La Corte di cassazione ha risposto alle obiezioni in modo chiaro, confermando la prova della tipologia del veicolo rubato, dell'anno di immatricolazione, della potenza del motore, del carburante e del chilometraggio. I giudici hanno sostenuto che era legittimo calcolare il danno utilizzando valutazioni da un sito web ritenuto affidabile e confortato da un preventivo d'acquisto. Per quanto riguarda la determinazione precisa del danno risarcibile, i magistrati hanno indicato che la liquidazione avviene in modo equo, considerando gli elementi acquisiti in giudizio, in quanto il danno causato dal furto di un veicolo diventato indisponibile è difficile da quantificare con certezza. Pertanto, è stata accettata l'informazione ottenuta dalla consultazione di un sito web e corroborata dal preventivo (Cass. n. 17136 del 21 giugno 2024).

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