Scivolo del parco acquatico: impatto drammatico, trauma cranico e ischemia. Niente risarcimento per la vittima dell’incidente
Decisiva la constatazione che la persona danneggiata presentava una intrinseca fragilità carotidea

Nello specifico, a seguito dell’impatto con l’acqua presente nella piscina la persona ha subito un trauma cranico con conseguente ischemia cerebrale. A liberare da ogni responsabilità la società proprietaria della struttura è la constatazione, osservano i giudici, che lo scivolo d’immissione in piscina era privo di pericolosità intrinseca, essendo conforme agli standard di sicurezza previsti per strutture di questo tipo, mentre la vittima del drammatico incidente era risultata portatrice di una intrinseca fragilità carotidea, ignota ad essa stessa, avente natura di circostanza eccezionale. Respinta quindi la tesi portata avanti dalla persona danneggiata e mirata ad ottenere la condanna della società proprietaria del parco a versarle un adeguato ristoro economico. I dettagli emersi consentono, secondo i giudici, di escludere l’esistenza di un valido nesso di causa tra fra la struttura ludica del parco e il danno patito dalla vittima dell’incidente. (Ordinanza 22593 del 19 luglio 2022 della Corte di Cassazione)