Se il debitore chiede misure protettive del patrimonio, è vietato pronunciare sentenza di fallimento

Questo blocco costituisce un effetto di legge che non presuppone né richiede la conferma del giudice

Se il debitore chiede misure protettive del patrimonio, è vietato pronunciare sentenza di fallimento

Sacrosanto il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che ha domandato l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Questo “congelamento”, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi d’impresa, fino alla conclusione delle trattative, costituisce un effetto di legge che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice. E per quanto concerne la conferma o la revoca delle misure protettive chieste dal debitore, la legittimazione passiva non può riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli con la notifica di un precetto. Impossibile, quindi, imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi. Ciò perché i creditori ai quali sono inibite quelle attività non sono tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere esattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice. (Ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Roma)

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