Servitù di passaggio: necessario legittimare l’ampliamento dal passaggio a piedi a quello con un mezzo
I passaggio pedonale è cosa diversa dal passaggio strumentale alla conduzione di un mezzo adibito al trasporto

Per legittimare l’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente è necessaria l’estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento. Invece, l’eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio della servitù, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo. I giudici richiamano anche quanto stabilito in relazione alla servitù di passaggio pedonale e con carri, che costituiscono servitù distinte ed autonome. Difatti, la servitù di passaggio pedonale non può ritenersi compresa nella servitù di passaggio con carri, solo perché apparentemente di contenuto più limitato, poiché il passaggio pedonale, in questa seconda servitù, deve essere limitato alla necessità di accompagnamento e di guida dei carri. Analogamente la servitù di passo carraio non comprende anche il transito autonomo ed indifferenziato di cicli e motocicli, essendo questi veicoli adibiti al trasporto di persone e non di cose e mirando a soddisfare esigenze personali e di comodo, salvo che il titolo non disponga diversamente. In sostanza, salva diversa previsione del titolo, il passaggio pedonale è cosa diversa dal passaggio strumentale alla conduzione di un mezzo adibito al trasporto, munita di piano di carico, motore e cingoli che ne permettono il movimento. (Ordinanza 19754 del 20 giugno 2022 della Corte di Cassazione)