Sinistro stradale, non basta il modulo CAI per ottenere il risarcimento dall’assicurazione

I giudici sottolineano che nel caso in esame la conducente della vettura danneggiata non si è presentata per l’interrogatorio formale

Sinistro stradale, non basta il modulo CAI per ottenere il risarcimento dall’assicurazione

A fronte di un sinistro stradale non basta il modulo CAI – constatazione amichevole d’incidente per vedere accolta la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’assicurazione per i danni riportati dal veicolo. I giudici, esaminando il caso loro sottoposto, osservano che la conducente della vettura danneggiata ha solo prodotto il modulo CAI, mentre non si è presentata per l’interrogatorio formale e non ha esibito le prove a lei richieste. Per fare chiarezza, poi, i giudici sottolineano che la valenza probatoria del modulo CAI è liberamente apprezzabile dal magistrato, in quanto il modulo ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti, e se poi esso, viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, esso non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest’ultimo. Di conseguenza il modulo CAI, anche se contiene la doppia firma, produce una presunzione che però non ha valore di piena prova nei confronti delle parti chiamate in giudizio. E se poi, la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta, allora, in assenza di testimoni, non è possibile integrare il valore di legalità delle dichiarazioni dei conducenti. (Sentenza del 28 settembre 2022 del Giudice di pace di Termini Imerese)

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