Sinistro stradale tre anni prima, inutile l’azione giudiziaria: come risarcimento basta la somma pagata dall’assicurazione
Sospetta la condotta della persona danneggiata che, rimasta coinvolta in un altro sinistro precedente, patendo lesioni analoghe, non ha tempestivamente dimostrato natura ed entità delle lesioni sofferte in conseguenza dell’altro infortunio

A fronte di un incidente stradale avvenuto tre anni prima, è sufficiente come risarcimento la somma pagata alla persona danneggiata dalla società assicuratrice prima dell’introduzione del giudizio. Ciò perché nel corso del successivo giudizio non è stata dimostrata, osservano i giudici, l’esistenza di un valido nesso di causa fra il sinistro e gli ulteriori danni alla salute lamentati dalla persona che ha agito contro la società assicuratrice. A rendere ancora più fragile l’istanza risarcitoria è poi la constatazione che la persona danneggiata ha taciuto della contemporanea pendenza di altra controversia, avente ad oggetto sempre il risarcimento del danno alla sua salute causato da un ulteriore sinistro stradale. Per completare il quadro, infine, i giudici ribadiscono che per affermare l’esistenza di un nesso di causa fra il sinistro ed i postumi permanenti lamentati dalla persona occorre accertare la violenza dell’urto, e per fare questo è necessario verificare i danni ai mezzi coinvolti, mentre, nel caso in esame, la parte lesa non ha mai tempestivamente chiesto di provare o altrimenti documentato l’entità dei danni ai veicoli. E, peraltro, in questo caso, la persona danneggiata è rimasta coinvolta in un altro sinistro precedente, patendo lesioni analoghe, ma non ha tempestivamente dimostrato natura ed entità delle lesioni sofferte in conseguenza dell’altro infortunio, così impedendo al giudice di stabilire se il danno di cui chiedeva il risarcimento fosse conseguenza del primo o del secondo sinistro. (Ordinanza 26442 dell’8 settembre 2022 della Corte di Cassazione)