Soddisfazione immediata nel contesto del fallimento per il credito prededucibile sorto nel corso di una precedente procedura di concordato
I giudici chiariscono che i crediti prededucibili, ovunque sorti (in concordato o in procedura fallimentare), se non contestati per collocazione ed ammontare, possono essere accertati al di fuori della procedura di stato passivo

Nel contesto di un fallimento se vi è un credito sorto nel corso di una precedente procedura di concordato preventivo e che è stato qualificato come prededucibile – dalla legge o dal tribunale – e che non è contestato per ammontare e collocazione, esso trova soddisfazione immediata ad opera degli organi concorsuali, senza soggiacere al rito dell’accertamento del passivo e alla procedura di riparto fallimentare. Nella vicenda presa in esame dai giudici, in particolare, è stato accolto il reclamo presentato da un soggetto terzo finanziatore di un concordato preventivo, che in esito all’annullamento di quella procedura ha chiesto la restituzione diretta dell’importo finanziato, senza insinuare al passivo il proprio credito. I giudici fanno chiarezza con un principio ad hoc, stabilendo che i crediti prededucibili, ovunque sorti (in concordato o in procedura fallimentare), se non contestati per collocazione ed ammontare, possono essere accertati al di fuori della procedura di stato passivo, mentre, per contro, quelli sorti in corso di procedura fallimentare – e solo quelli – possono essere soddisfatti al di fuori della procedura di riparto, se non contestati per collocazione ed ammontare e sempreché vi sia sufficiente liquidità. Conseguentemente, quelli sorti nella procedura concordataria sono soggetti alla procedura di riparto prevista dalla legge fallimentare. (Decreto del 10 maggio 2022 del Tribunale di Trento)