Sospensione dell’attività di impianti strategici: previste solo deroghe temporanee
La Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di derogare alle regole di protezione ambientale e sanitaria per le attività produttive di rilevanza strategica nazionale è accettabile solo se limitata nel tempo

La Corte Costituzionale ha stabilito che misure governative che sostengono attività produttive vitali per l'economia nazionale possono continuare ad essere applicate nonostante il sequestro degli impianti, ma solo per quanto necessario al risanamento ambientale. Ciò è emerso da una vicenda partita da un sequestro di impianti di depurazione a Priolo Gargallo, che ha coinvolto numerose aziende petrolchimiche locali.
L'analisi della Corte riguarda un decreto-legge del 2023 che permette al Governo, in caso di sequestro di impianti di produzione, di introdurre "misure di equilibrio" per garantire il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente.
La Corte, sottolineando la priorità della tutela ambientale, ha affermato che una volta adottate le misure, il giudice deve permettere la ripresa delle attività senza mettere in discussione le decisioni governative. Dopo la riforma costituzionale del 2022, infatti, la tutela dell’ambiente è considerata un limite alla libertà di iniziativa economica.
La Corte ha quindi permesso al Governo di dettare direttamente, in una situazione di crisi e in via provvisoria, misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di continuare a produrre a uno stabilimento strategico, contenendo il più possibile i rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure devono però puntare al rapido miglioramento delle criticità ambientali e per la salute, non ad una prolungata attività compromettitrice.
Insomma: la Corte ha ritenuto che la mancanza di un limite temporale per tali misure sia costituzionalmente inaccettabile; ha quindi stabilito un termine massimo di 36 mesi, al termine del quale le criticità devono essere superate e i regolari processi autorizzativi ripristinati (Corte Cost. n. 105 del 13 giugno 2024).