Sottrae beni in un negozio e poi li restituisce prontamente: condotta non punibile

Esclusa la gravità dell’episodio. La restituzione della merce è indice della modesta significatività del danno arrecato alla struttura commerciale

Sottrae beni in un negozio e poi li restituisce prontamente: condotta non punibile

Non punibile per furto la persona che prima sottrare la merce e poi la restituisce prontamente. Nessuna condanna, nel caso specifico, per una donna che ha provato a portar via beni per un valore di oltre 200 euro da un centro commerciale. A finire sotto processo è una donna: le viene contestato, il tentato furto di una bottiglia di vino, di una bottiglia di birra e di una caldaia da stiro, occultati in uno zaino. Beni che raggiungono un valore complessivo di oltre 200 euro e che, però, sono stati subito restituiti dalla donna, una volta fermata all’uscita dalla struttura. Per i giudici va riconosciuta la non punibilità. Ciò perché il furto tentato all’interno del centro commerciale non può essere qualificato come grave, tenuto conto delle modalità della condotta e della minima entità del danno cagionato. Sotto il primo profilo, spiegano i giudici, l’aver riposto la merce nella borsa e l’avere oltrepassato le casse, previo pagamento di altri articoli riposti nel carrello, sono circostanze che valgono a configurare la condotta del reato di furto e non anche a connotarlo come maggiormente offensivo. Sotto il secondo profilo, invece, la restituzione della merce va presa in considerazione non già quale condotta post delictum, bensì quale indice della modesta significatività del danno cagionato in concreto alla struttura commerciale. (Sentenza 24380 del 24 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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