Spese del giudizio: condanna in solido al pagamento per le parti soccombenti che hanno una mera comunanza di interessi nel procedimento
Rimessa però alla valutazione del giudice la sussistenza dell’identità delle questioni o della comunanza degli interessi tra le parti soccombenti

In materia di spese del giudizio la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunziata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi tra le parti, che può desumersi dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, oppure dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. In questa ottica, però, è rimessa alla valutazione del giudice la sussistenza dell’identità delle questioni o della comunanza degli interessi, non essendo richiesto che il rapporto sostanziale sia indivisibile o caratterizzato da solidarietà. E, comunque in assenza di una specifica statuizione nella sentenza, la ripartizione delle spese del giudizio tra i soccombenti si fa per quote eguali. Riferimento principale è, in sostanza, la regola secondo cui il giudice condanna le parti soccombenti, se sono più di una, proporzionalmente al rispettivo interesse nella causa, ma, tuttavia, il giudice può anche stabilire che le parti soccombenti, o solo alcune di esse, vadano condannate solidalmente ove abbiano un interesse comune nel processo. (Ordinanza del 3 maggio 2022 del Tribunale di Benevento)