Taratura dell’autovelox: basta l’attestazione della pubblica amministrazione
Confermata la multa comminata all’automobilista. Fondamentale però che l’attestazione dell’amministrazione indichi specificamente il certificato di taratura con la data, il numero e la società che ha effettuato il controllo

Sufficiente l’attestazione della pubblica amministrazione per certificare la taratura dell’autovelox e per dare legittimità alla sanzione comminata all’automobilista beccato a violare il limite di velocità presente sul tratto stradale da lui percorso. Decisivo, chiariscono i giudici, il fatto che l’amministrazione ha compiutamente chiarito che l’apparecchio che ha elevato la violazione del Codice della strada è munito di certificato di taratura del 2009, rinnovato poi con certificato del 2010. Sulla base di tali dati è logico ritenere provata la sussistenza delle pre-condizioni per l’attendibilità dell’accertamento, tanto più che, viene osservato, l’automobilista viaggiava ad una media di 182 chilometri orari, ben 52 chilometri orari oltre il limite. Respinta, quindi, la tesi proposta dal legale dell’automobilista, tesi secondo cui la prova della taratura può fornirsi solo con la produzione del certificato da parte dell’amministrazione. Al contrario, non è precluso al giudice di ritenere provata l’avvenuta verifica periodica anche, osservano i magistrati, mediante un’attestazione dell’amministrazione che, come nel caso in esame, indichi specificamente il certificato di taratura con la data, il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un’amministrazione pubblica. (Ordinanza 19456 del 16 giugno 2022 della Corte di Cassazione)