Terriccio sulla strada e fondo scivoloso: l’evitabilità del pericolo salva il Comune
Niente risarcimento per il conducente che ha riportato danni alla propria vettura. Egli avrebbe potuto evitare il materiale presente sulla carreggiata

Inutile l’azione risarcitoria nei confronti del Comune proposta dall’automobilista che ha riportato danni alla vettura a causa della presenza di terriccio sulla strada. Difatti, pur essendo emerso che il fondo stradale era liscio e scivoloso, ciò che conta, spiegano i giudici, è che il pericolo era ben visibile, quindi prevedibile e perciò evitabile tenendo un comportamento diligente. In questa ottica vengono richiamati poi due ulteriori dettagli, ossia l’ora diurna in cui si è verificato l’incidente e il limite di velocità esistente sulla strada percorsa dall’automobilista. Nessun dubbio, quindi, in merito alla anomalia presente sulla strada comunale dove è avvenuto l’incidente e posta in evidenza chiaramente dall’automobilista. Ciò però non basta per porre sotto accusa il Comune, nonostante l’automobilista abbia addebitato all’ente di non avere dato prova di avere diligentemente adottato tutte le misure idonee a rimuovere l’anomalia presente sulla strada. Decisivo è invece il dato di fatto rappresentato dalla visibilità del terriccio e dalla conseguente possibilità per il conducente della vettura di riuscire ad evitare il potenziale pericolo. (Ordinanza 10488 del 31 marzo 2022 della Corte di Cassazione)