Tram a velocità moderata, ragazzina investita: colpevole il conducente

Irrilevante, secondo i giudici, il riferimento difensivo alla andatura, rispettosa del limite, tenuta dal mezzo

Tram a velocità moderata, ragazzina investita: colpevole il conducente

Tram investe una ragazzina: la velocità moderata del mezzo non esclude la colpa del conducente. Condanna definitiva (sentenza 30808 del 29 luglio 2024 della Cassazione) per un uomo finito sotto processo a causa del drammatico episodio verificatosi a Milano circa sette anni fa. Impossibile, secondo i giudici, mettere in dubbio la sua quasi esclusiva responsabilità per la condotta tenuta alla guida del tram, pur a fronte dell’azzardo compiuto dalla minorenne nell’attraversamento della strada. Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che il mezzo viaggiasse ad una velocità ridotta e sotto i limiti previsti.

Già per i giudici di merito è lampante la colpevolezza del conducente del mezzo pubblico. A lui viene attribuito il 90 per cento della responsabilità per l’incidente, mentre il restante 10 per cento viene attribuito all’allora ragazzina, che attraversò la strada sui binari del tram, non impiegando cioè il previsto attraversamento pedonale, e, a seguito dell’impatto col mezzo, fu costretta subire l’amputazione di un piede. Impossibile, secondo i giudici di merito, porre in dubbio il reato di lesioni personali stradali gravi addebitato all’uomo, colpevole, in sostanza, di non avere dato la precedenza alla ragazzina, nelle adiacenze di un attraversamento pedonale, e di averla investita, facendola cadere, arrotandola con la ruota anteriore destra del tram e causandole la frattura della tibia ad una gamba e, come detto, l’amputazione traumatica di un piede. Inutile la sottolineatura proposta in Cassazione dalla difesa in merito alla velocità del tram, che stava marciando a 20 chilometri orari, ovvero a velocità ben al di sotto del limite urbano.

Questo dettaglio è però irrilevante, secondo i giudici di Cassazione, i quali richiamano il principio secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle cosiddette strisce zebrate, essendo ininfluente, al riguardo, che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze delle strisce. Ragionando in questa ottica, quindi, il conducente del tram doveva rallentare la velocità del mezzo in prossimità del segnalato passaggio pedonale», anche se, come appurato, il tram stava marciando alla velocità di 20 chilometri orari. Ciò perché egli era tenuto a rallentare in prossimità delle strisce pedonali, fintanto che non fosse stato certo dell’insussistenza di alcun pericolo per l’incolumità dei pedoni. Invece, la velocità del mezzo non era mutata, come ammesso dallo stesso conducente, allorché esso raggiungeva le strisce. Questo dettaglio è fondamentale, soprattutto perché se il conducente avesse rallentato la marcia, avrebbe potuto mettere in atto, con migliore ed efficace tempestività, la manovra di frenata del mezzo, considerato altresì che la vittima, seppur collocata in un luogo esterno a quello dedicato a protezione dei pedoni, essendo al di fuori della zona arginata dalle barriere metalliche a chicane, non era in movimento nel momento in cui venne investita, trovandosi in posizione tale da rendersi ancora più visibile dal conducente del tram, che avrebbe potuto accorgersi della sua presenza almeno dieci metri prima di investirla.

Tirando le somme, la colpa sanzionata dai giudici non consiste nella tardiva reazione del conducente bensì nell’avere egli tenuto una velocità incompatibile con l’attraversamento pedonale. Quanto al concorso di colpa della persona offesa, minorenne all’epoca del fatto, i giudici riconoscono che ella ha, a sua volta, commesso un’imprudenza avvicinandosi ai binari del tram, pur facendolo in prossimità dell’attraversamento pedonale e certamente a meno di 2,78 metri di distanza dal termine dell’attraversamento stesso, ma, aggiungono, sono prevalenti l’inadeguata velocità del tram e l’assenza di alcuna cautela da parte del conducente nell’impegnare il tratto stradale, in assenza di alcun rallentamento, di alcun reale serio monitoraggio della corsia durante la marcia e di segnali acustici per maggiormente segnalare l’arrivo del mezzo. E poi, laddove la ragazzina si fosse posizionata in corrispondenza delle strisce pedonali, il tram la avrebbe ugualmente investita, atteso che la condotta di guida del conducente è risultata, in concreto, del tutto inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali, chiosano i magistrati di Cassazione.

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