Trasferimento dalla sede di lavoro per l’ex moglie: dato da valutare per la quantificazione dell’assegno divorzile a lei riconosciuto

Plausibili le condizioni proposte dall’ex marito. Decisiva l’osservazione che la cifra è stata calcolata anche tenendo presenti le spese di soggiorno lontano da casa sostenute per ragioni di lavoro dalla donna

Trasferimento dalla sede di lavoro per l’ex moglie: dato da valutare per la quantificazione dell’assegno divorzile a lei riconosciuto

Possibile ridimensionare l’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie se quest’ultima non deve più affrontare le spese legate al soggiorno lontano da casa per ragioni di lavoro. Plausibile l’obiezione centrata su questo dettaglio e proposta dall’ex marito. Nella vicenda presa in esame dei giudici si discute dei 250 euro mensili riconosciuti, una volta dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, in favore della donna. Tale cifra è ritenuta adeguata dai giudici alla luce di alcuni importanti dettagli. In particolare, il fatto che la donna si è sempre dedicata alla cura della famiglia e della figlia e che, una volta ottenuto un lavoro come collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato, ha dovuto utilizzare gran parte del reddito per le spese di soggiorno lontano da casa, lì portata dall’impegno lavorativo. Inoltre, viene sottolineato che il contributo offerto negli anni dalla donna alla famiglia è valutabile economicamente come un risparmio di spesa per l’ex marito, titolare di un reddito superiore. Ora, però, è necessario valutare, osservano i giudici, il trasferimento della donna dalla sede di lavoro, prima di decidere sulla cifra riconosciutale come assegno divorzile. (Ordinanza 8577 del 16 marzo 2022 della Cassazione)

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