Tubazione rotta dalla ditta appaltatrice: responsabile il proprietario per i danni arrecati

Tanto una tubazione idrica quanto l’acqua in essa contenuta sono cose. A nulla rileva se esse abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché danneggiate dall’uomo

Tubazione rotta dalla ditta appaltatrice: responsabile il proprietario per i danni arrecati

Il proprietario di un appartamento risponde dei danni causati dalla rottura di una tubazione, anche se tale rottura è stata provocata dall’appaltatore cui sono stati affidati alcuni lavori di restauro. I giudici ribadiscono che la responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza della condotta umana. E in questa ottica è irrilevante, al fine di escludere la responsabilità, che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni. Applicando questa prospettiva alla vicenda presa in esame dai giudici, allora, va chiarito che tanto una tubazione idrica quanto l’acqua in essa contenuta sono cose, e a nulla rileva se esse abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall’uomo. Nell’uno come nell’altro caso, difatti, grava pur sempre sul custode l’onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terze persone. Legittima, quindi, l’azione giudiziaria con cui un uomo ha chiamato in causa il proprietario dell’appartamento soprastante a quello di sua proprietà, ritenendolo colpevole di avere eseguito nell’immobile lavori di ristrutturazione che avevano provocato infiltrazioni d’acqua nel piano sottostante ed altri danni al soffitto e all’impianto elettrico. (Ordinanza 21977 del 12 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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