Vacanza insoddisfacente: colpevole anche l’agenzia di viaggi
L’errore è consistito nel fare affidamento solo sul catalogo del tour operatore, senza verificare la qualità dei servizi promessi

Se la vacanza lascia insoddisfatto il turista, a essere colpevole è anche l’agenzia di viaggi che ha fatto affidamento solo sul catalogo del tour operator, senza però verificare con attenzione la qualità dei servizi promessi e molto superiori, sulla carta, a quelli effettivamente poi erogati. Legittima, quindi, la pretesa risarcitoria avanzata dal turista sia nei confronti del tour operator che nei confronti dell’agenzia di viaggi. I giudici chiariscono che se i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sulla carta e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, allora è legittimo parlare di vacanza rovinata. A finire sotto accusa, però, non può essere solo il tour operator. Evidenti, difatti, secondo i giudici, anche le responsabilità della agenzia di viaggi, che ha erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dal tour operator, senza però compiere una verifica in concreto sulla qualità dei servizi promessi sulla carta. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale poiché, concludono i giudici, il compito dell’agenzia di viaggi è anche quello di scegliere con oculatezza l’organizzatore della vacanza. (Ordinanza 13511 del 29 aprile 2022 della Corte di Cassazione)