Vanno riconosciuti i legami familiari del minore adottato con i parenti del genitore adottivo

Fondamentale tutelare l’interesse del minore nella ipotesi di adozione in casi particolari

Vanno riconosciuti i legami familiari del minore adottato con i parenti del genitore adottivo

Tutti i bambini adottati hanno diritto a vedere riconosciuto il legame di parentela con la famiglia del genitore responsabile dell’adozione. Fondamentale è tutelare il prioritario interesse del minore. E in questa ottica è lapalissiano, osservano i giudici, che il minore adottato – nelle ipotesi conosciute come “adozione in casi particolari” – ha lo status di figlio, e quindi non può essere privato dei legami parentali che con la riforma della filiazione si è voluto garantire a tutti i figli, a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni. Evidente, quindi, che non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l’identità del minore, costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano. Per queste ragioni è stato dichiarato non costituzionale il passaggio normativo che imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dal Codice Civile per l’adozione dei maggiorenni. In sostanza, un profilo tanto rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino non può essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie. (Sentenza 79 del 28 marzo 2022 della Corte Costituzionale)

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