Veicolo controllato e risultato privo di targa di prova e di relativa autorizzazione: i documenti presentati in giudizio non cancellano la multa
Respinte le obiezioni proposte da conducente e proprietaria del veicolo e centrate sulla presentazione della documentazione durante il procedimento

Sanzione confermata per la circolazione del veicolo straniero risultato privo, all’atto del controllo della polizia, sia del documento di autorizzazione che della targa di prova. Irrilevante il fatto che i due fondamentali documenti siano venuti fuori e siano stati presentati durante il procedimento relativo all’impugnazione del verbale. Vittoria piena per la Prefettura. Inutili le obiezioni proposte da conducente e proprietaria della vettura. Confermati i 1.100 euro di multa, con annessi sequestro e fermo amministrativo del veicolo. Inutili le lamentele di conducente e proprietaria per la mancata presa in considerazione della avvenuta produzione in giudizio della documentazione, ancorché non portata all’interno del veicolo all’atto del controllo, comprovante che il mezzo risultava essere assicurato con targa di prova. Su questo fronte i giudici chiariscono che per evitare le violazioni e le conseguenti sanzioni sarebbe stato necessario che il documento di autorizzazione e la relativa targa fossero portati a bordo del veicolo oggetto di accertamento, essendo irrilevante la successiva produzione in giudizio. (Ordinanza 3706 del 7 febbraio 2022 della Cassazione)