Veicolo utilizzato da dipendenti e collaboratori: il proprietario deve comunque essere in grado di identificare il conducente
Sanzione legittima per il proprietario della vettura. Fatale il non avere fornito elementi utili per l’identificazione del conducente che ha violato il Codice della strada

Legittima la sanzione per il proprietario della vettura se si appura che quando ha affidato la conduzione del suo veicolo a un’altra persona non ha adottato le misure necessarie per potere, in seguito, adempiere al dovere di controllo e di memoria dei relativi dati identificativi. Respinta la tesi difensiva secondo cui è impossibile identificare il conducente poiché il veicolo è utilizzato dai dipendenti e dai collaboratori del proprietario. All’origine della vicenda c’è la violazione compiuta da un uomo alla guida di una vettura. Inevitabile la multa, ma gli agenti non riescono a provvedere alla sua identificazione. E nella fase successiva il proprietario del veicolo non fornisce, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente della persona alla guida al momento della violazione. I giudici ritengono evidente che il proprietario della vettura non abbia dato prova di essersi ritrovato involontariamente nella condizione di non poter portare alla identificazione del conducente. In questa ottica i giudici ribadiscono che ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione possono rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario stesso di sapere chi abbia guidato il veicolo in un determinato momento, nonostante che egli abbia dimostrato in giudizio di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo. Respinta la giustificazione addotta dal proprietario, il quale ha raccontato che il veicolo è condotto, per ragioni di servizio, o dall'autista, dipendente dello studio professionale di cui è titolare, o dai suoi collaboratori, e ha spiegato di non essere, quindi, in grado, a distanza di tempo, di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento dell'infrazione. (Ordinanza 8771 del 17 marzo 2022 della Corte di Cassazione)