Violazione stradale compiuta dal minorenne: sanzione irrogata al genitore

Irrilevante il fatto che nel verbale sia stato indicato il ragazzo come trasgressore

Violazione stradale compiuta dal minorenne: sanzione irrogata al genitore

A fronte della violazione amministrativa commessa da una persona con meno di 18 anni, la conseguente sanzione va irrogata ai soggetti che sono tenuti alla sorveglianza del minorenne e che quindi rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma. Ciò perché, precisano i giudici, essi hanno omesso la vigilanza a cui erano tenuti nei confronti del minorenne. Di conseguenza, in tale ipotesi, fermo l’obbligo della redazione immediata del verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto esistente con il minore, rapporto che impone la specifica attribuzione agli adulti della responsabilità per l’illecito amministrativo compiuto dal minorenne. In questa ottica, però, l’indicazione, nella vicenda in esame, del figlio minore quale trasgressore e non del genitore non ha cagionato a quest’ultimo alcuna violazione del suo diritto di difesa, anche perché è emerso che il verbale è stato poi notificato al genitore in qualità di obbligato in solido in quanto esercente la potestà sul figlio minore. Respinta, quindi, l’opposizione proposta dal genitore nei confronti del verbale della Polizia stradale che, a fronte di un fatto commesso dal figlio minore, aveva indicato quest’ultimo come trasgressore. (Ordinanza 19619 del 17 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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